aggiornata il 30/09/2026
Contributo dell'80% fino a 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 per i condomini. Domande fino al 31 gennaio 2027, salvo esaurimento delle risorse. Requisiti, spese ammesse, documenti e casi critici.
Il Bonus colonnine domestiche sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica destinate all'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese ammissibili, fino a 1.500 euro per persona fisica e fino a 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni condominiali. La misura è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, e gestita da Invitalia. [1, 3, 6]
Per lo sportello 2026, l'installazione deve essere completata tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Le domande si presentano dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. [4, 6]
La domanda si presenta dopo aver acquistato, installato e pagato l'infrastruttura. Il beneficio è un contributo in conto capitale accreditato sul conto del beneficiario, non uno sconto applicato dall'installatore. L'ammissione dipende dalla regolarità della domanda e dalla disponibilità dei fondi. [3, artt. 2, 6 e 8]
I riferimenti numerati rimandano alle fonti elencate in fondo alla pagina.
| Elemento | Regola dello sportello 2026 | | --- | --- | | Beneficiari | Persone fisiche residenti in Italia e condomìni | | Percentuale | 80% delle spese riconosciute ammissibili | | Massimale per persona fisica | 1.500 euro | | Massimale condominiale | 8.000 euro per l'intervento sulle parti comuni | | Installazione completata | Dal 26 giugno al 31 dicembre 2026 | | Presentazione della domanda | Dal 22 settembre 2026, ore 12:00, al 31 gennaio 2027, ore 12:00 | | Dotazione dello sportello | 15 milioni di euro, che non è il saldo residuo | | Canale | Piattaforma online Invitalia, con SPID, CIE o CNS e PEC attiva |
Le scadenze riguardano due adempimenti diversi: gennaio 2027 è il termine per inviare la domanda, non una proroga per completare un'installazione da imputare al 2026. [3, art. 3; 4]
Possono accedere le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni per installazioni sulle parti comuni dell'edificio. L'infrastruttura deve trovarsi in Italia, in un'area nella piena disponibilità del beneficiario. Per il privato deve essere riservata all'uso privato e non accessibile al pubblico; per il condominio deve essere destinata all'uso collettivo dei condòmini e non accessibile al pubblico. [1; 3, art. 4]
La domanda condominiale è presentata dall'amministratore pro tempore oppure, per i condomìni fino a otto partecipanti, da un condomino delegato. Occorrono il codice fiscale del condominio e la documentazione assembleare prevista. [3, art. 6]
Il massimale di 8.000 euro riguarda l'intervento condominiale sulle parti comuni e non è riconosciuto a ciascun appartamento. Per una wallbox a uso individuale nel proprio box si rientra nella richiesta della persona fisica, con il tetto di 1.500 euro. Vivere in condominio, da solo, non dà diritto al tetto più alto. [3, artt. 2 e 4]
Le FAQ ufficiali escludono il titolare di una ditta individuale e le società: questa misura non si usa per un acquisto aziendale. Chi svolge un'attività e vuole richiedere il contributo a titolo personale conviene che chiarisca il punto con Invitalia prima di impegnare la spesa, perché l'uso familiare della vettura da solo non risolve il requisito. [9, sezione A; 10, sezione A]
Gli atti esaminati non prevedono una soglia ISEE né l'obbligo di acquistare contestualmente un'auto nuova. È un contributo distinto dagli incentivi per l'acquisto dei veicoli. [2, art. 6; 3]
Il calcolo parte dalle spese ammissibili, che possono essere inferiori al totale del preventivo o della fattura.
Contributo teorico = 80% della spesa ammissibile, entro il massimale applicabile. [3, art. 2]
| Beneficiario | Spesa ammissibile | Contributo teorico | Quota a proprio carico | | --- | --- | --- | --- | | Persona fisica | 1.000 € | 800 € | 200 € | | Persona fisica | 1.875 € | 1.500 € | 375 € | | Persona fisica | 2.500 € | 1.500 € | 1.000 € | | Condominio | 10.000 € | 8.000 € | 2.000 € | | Condominio | 12.000 € | 8.000 € | 4.000 € |
Sono esempi aritmetici, subordinati all'ammissione della domanda. Alle quote indicate si aggiungono le spese non riconosciute: l'esborso finale reale è il totale pagato meno il contributo effettivamente concesso.
Una spesa ammissibile di 1.875 euro non viene rimborsata integralmente: permette di raggiungere il contributo massimo di 1.500 euro, lasciando almeno 375 euro a carico del richiedente. Il tetto riguarda il beneficiario, non ogni singola wallbox acquistata. [3, artt. 2 e 6]
L'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto 4 agosto 2026 esclude le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. Nelle schede e nelle FAQ 2026 consultate non compare un chiarimento dedicato che confermi l'inclusione dell'IVA nella base agevolabile. [3, art. 3; 7]
Per questo la guida non presenta l'80% del prezzo "IVA inclusa" come dato verificato, e negli esempi si parla sempre di spesa ammissibile. Per una stima prudente del preventivo, separa imponibile, IVA e voci escluse, e chiedi a Invitalia un chiarimento sulla base di calcolo prima di considerare confermato un costo finale comprensivo di imposte. Le indicazioni delle edizioni precedenti non valgono come prova del trattamento applicabile nel 2026.
Per l'annualità 2026 l'installazione deve risultare completata tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. L'apertura dello sportello il 22 settembre non impedisce di chiedere il contributo per un intervento già concluso nel periodo ammesso. [3, art. 3; 4, art. 1]
Va controllata anche la data delle spese: le FAQ richiamano espressamente la prima fattura e non ammettono spese anteriori al 26 giugno 2026. Un acconto fatturato prima dell'avvio del periodo è quindi un elemento critico, e spostare in avanti il saldo o la posa non rende ammissibile l'intero intervento. [10, FAQ 22bis]
Se compri nel 2026 e completi l'installazione nel 2027, il decreto imputa il contributo all'annualità di completamento. La chiusura dello sportello a gennaio 2027 non permette di ricondurre quell'installazione al 2026. [3, art. 3, comma 2]
Prima dell'invio devono essere disponibili i documenti dell'installazione e dei pagamenti effettuati: un ordine, un preventivo accettato o il solo acquisto del dispositivo non bastano. L'annualità la determina il completamento dell'installazione, non la data del bonifico. [3, artt. 2, 3 e 6]
Per il 2026 il dispositivo deve essere nuovo di fabbrica, acquistato e installato, e rispettare i requisiti minimi dell'articolo 4 della deliberazione ARERA 541/2020/R/eel e successive modificazioni. Deve inoltre comparire nell'elenco ufficiale GSE vigente alla data di presentazione della domanda. [3, art. 4; 7]
La conformità del prodotto è cosa diversa dalla dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dall'installatore secondo il D.M. 37/2008. Per la domanda servono entrambe, più l'attestazione dei requisiti dell'infrastruttura. [3, artt. 4 e 6; 8]
Le FAQ Invitalia precisano che basta la presenza in uno dei due elenchi, GDC oppure NO GDC. Non occorre comparire in entrambi. [9, sezione D, domanda 4; 12; 13]
Prima dell'ordine, chiedi al fornitore marca, modello e codice esatto del prodotto come compaiono nell'elenco, e ricontrollali prima dell'invio. Una descrizione commerciale generica, tipo "wallbox smart compatibile con il bonus", non dimostra il rispetto del requisito.
Un modello ammesso nel 2026 non resta automaticamente idoneo negli anni successivi: il decreto disciplina separatamente l'attestazione tecnica per le annualità dal 2027 al 2030. [3, art. 4, comma 1, lettere d ed e]
Il decreto ammette queste categorie, purché pertinenti all'intervento, documentate e rispettose delle altre condizioni. [3, art. 3]
Il nuovo POD è una possibile voce di spesa, non un obbligo per tutti gli interventi. La previsione riguarda l'attivazione di un POD nuovo: i costi per aumentare la potenza di un POD esistente non sono indicati con la stessa formulazione, quindi vanno verificati a parte. [3, art. 3, comma 3]
Sono esclusi, tra gli altri, imposte, tasse e oneri; consulenze diverse dalle prestazioni tecniche ammesse; terreni e immobili; beni e servizi estranei alle categorie ammissibili; autorizzazioni edilizie e costi di esercizio. Le opere edili strettamente necessarie sono ammesse, ma vanno tenute distinte dagli interventi di costruzione e dagli altri costi esclusi. [3, art. 3, comma 5]
Il bonus non finanzia la ristrutturazione del garage né i costi di gestione della ricarica. Un preventivo con voci separate rende molto più semplice individuare cosa è rendicontabile.
I pagamenti devono partire da un conto corrente intestato al beneficiario, con bonifico bancario, SEPA Credit Transfer oppure carta di credito o di debito intestata al beneficiario. Il contante e il pagamento da un conto intestato solo a un'altra persona non rispettano la regola. [3, art. 6, comma 7, lettera e]
Le spese effettuate mediante finanziamento sono escluse. La tracciabilità non supera questo divieto, e riguarda anche le formule a tasso zero: prima di scegliere un pagamento rateale, verifica se il contratto è un finanziamento. [3, art. 3, comma 4]
Per provare i pagamenti serve l'estratto conto periodico della banca. Il decreto consente in alternativa un elenco movimenti con timbro dell'istituto di credito e firma del funzionario su ogni pagina. In mancanza dell'estratto conto, le FAQ chiedono anche la richiesta di emissione inviata alla banca. Una schermata dell'home banking o la sola disposizione di bonifico non equivalgono a questi documenti. [3, art. 6; 10, FAQ 22]
Anche il conto su cui ricevere il contributo deve essere intestato al beneficiario. Per conti cointestati o intestazioni non coincidenti, chiarisci il requisito prima di pagare. Per il condominio, documentazione e pagamenti vanno impostati sul soggetto condominiale che richiede il beneficio. [3, art. 6]
Per una persona fisica, prepara questa documentazione prima di iniziare la compilazione. [3, art. 6; 4, art. 3; 8]
Per un condominio servono inoltre codice fiscale condominiale, documento dell'amministratore con la dichiarazione sui requisiti di legge oppure documentazione del condomino delegato nei casi ammessi, delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e dichiarazione sulla mancata impugnazione della delibera. [3, art. 6, comma 7]
Il decreto richiede il formato XML della fattura elettronica: il PDF di cortesia non basta. La fattura analogica è ammessa soltanto per un fornitore effettivamente esonerato dall'obbligo, con documentazione che dimostri l'esonero. [3, art. 6, comma 7, lettera d]
Scarica le fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate; se non le trovi, chiedi al fornitore una copia XML. Per un file firmato con estensione .xml.p7m, le FAQ indicano la procedura ufficiale di estrazione del contenuto: cambiare l'estensione del file non estrae la fattura. [10, FAQ 19 e 22quater]
Prima dell'invio confronta beneficiario, intestazioni, importi e riferimenti delle fatture con i movimenti bancari. Conserva anche il preventivo dettagliato e i dati tecnici del modello: servono a ricostruire l'intervento, pur non sostituendo gli allegati obbligatori.
La procedura pubblicata da Invitalia prevede questi passaggi. [8]
Una domanda salvata in bozza non è una domanda trasmessa. Il decreto considera correttamente effettuato l'invio solo quando la piattaforma rilascia l'attestazione in PDF con data e ora di presentazione. L'invio via email o PEC non sostituisce quello sulla piattaforma. [4, art. 3]
Dopo l'invio, controlla lo stato della pratica nell'area riservata e tieni d'occhio la PEC. La registrazione della domanda non è ancora la concessione del contributo. [3, artt. 6, 7 e 8]
La regola generale è una sola domanda per soggetto. Il decreto ammette una deroga precisa: se la prima domanda viene dichiarata improcedibile, è possibile presentarne una sola ulteriore, entro il termine dello sportello e nei limiti delle risorse disponibili. Se anche la seconda è improcedibile, non sono consentiti altri invii. [3, art. 6, commi 4 e 5; 4, art. 3]
L'improcedibilità riguarda il mancato rispetto delle condizioni o l'incompletezza e irregolarità della domanda e degli allegati. Non è un modo per prenotare i fondi con documentazione provvisoria: la nuova domanda resta soggetta alla verifica e alla disponibilità delle risorse, e gli atti consultati non garantiscono che conservi la posizione cronologica della prima. [3, artt. 6 e 7]
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni, anche fiscali, nazionali, regionali o dell'Unione europea, previste per la medesima spesa. Il divieto può determinare la revoca totale o parziale del beneficio. [3, art. 2, comma 3]
Le stesse spese della wallbox non vanno quindi inserite anche in una detrazione fiscale o in un altro contributo pubblico, e limitare ogni rimborso a una percentuale diversa non aggira il divieto. Per un progetto più ampio con interventi distinti, verifica le regole di ciascuna misura e tieni separata la documentazione dei costi.
Il divieto riguarda la singola spesa agevolata: aver ricevuto un altro incentivo, per un bene diverso, non esclude di per sé dalla misura.
Lo sportello 2026 ha una dotazione complessiva di 15 milioni di euro: 10 milioni derivano da residui 2025 e 5 milioni dallo stanziamento 2026. Il programma destina poi 15 milioni a ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e 8 milioni al 2030, per complessivi 68 milioni. [2, art. 6; 4, art. 2]
Dotazione iniziale e fondi residui sono dati diversi. La dotazione è quanto è stato stanziato; il residuo è quanto ne rimane adesso.
Il residuo aggiornato, con la serie storica del consumo dall'apertura dello sportello, è nella scheda della misura su questo sito. Il dato viene dalla dashboard pubblica di Invitalia e accanto a ogni cifra trovi l'ora esatta della rilevazione e il link alla fonte ufficiale. [11]
La concessione avviene nei limiti delle risorse. L'esaurimento può anticipare la chiusura dello sportello, con avviso sul sito MIMIT, e le domande già presentate vengono istruite in ordine cronologico entro le disponibilità. Comprare o installare prima degli altri non determina la priorità della domanda: conta la data di presentazione. [3, art. 6; 4, art. 3]
Il decreto dispone concessione ed erogazione in un'unica soluzione, anche mediante provvedimenti cumulativi. La pagina operativa Invitalia indica la concessione entro 90 giorni dal termine per presentare le domande: è un riferimento alla concessione dopo la chiusura dello sportello, non all'accredito entro 90 giorni dall'invio individuale. Nei decreti esaminati non compare una data certa di accredito per ciascun richiedente. [3, art. 8; 8]
Gli stanziamenti futuri non equivalgono all'apertura automatica dei relativi sportelli: per gli anni successivi occorrerà verificare provvedimenti e istruzioni applicabili. [3, artt. 4 e 6]
Invitalia può effettuare controlli documentali, verifiche e ispezioni anche dopo l'erogazione. Il decreto sui controlli prevede l'avvio mediante PEC e, quando richiesta, la trasmissione della documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Conserva quindi il fascicolo completo e continua a controllare la PEC. [5, art. 3]
Dichiarazioni non veritiere, documenti non idonei o mancato rispetto degli obblighi possono comportare revoca totale o parziale. Il decreto 4 agosto 2026 prevede la restituzione delle somme oggetto di revoca entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'avvenuto accredito non chiude questi controlli. [3, artt. 9 e 10]
Acquisto prima del 26 giugno 2026. Le FAQ richiamano anche la prima fattura: verifica tutte le date, non soltanto quella della dichiarazione di conformità. [10, FAQ 22bis]
Acquisto nel 2026 e installazione nel 2027. L'annualità segue il completamento dell'installazione, quindi una posa conclusa nel 2027 non rientra nello sportello 2026, nemmeno presentando la domanda entro gennaio. [3, art. 3]
Immobile in affitto, in comodato o seconda casa. Il decreto richiede la piena disponibilità dell'area e non limita il beneficio alla sola abitazione principale. Titolo di disponibilità, autorizzazioni e situazione concreta vanno verificati prima dei lavori. [3, art. 4]
Modello non rintracciabile nell'elenco GSE. Nel 2026 la presenza nell'elenco vigente alla domanda è una condizione espressa, e né la dichiarazione del venditore né la conformità dell'impianto la sostituiscono. [3, art. 4]
Finanziamento della wallbox insieme all'auto. Il decreto esclude le spese sostenute mediante finanziamento. Se il costo della wallbox e della posa è incluso in quel contratto, la spesa non è agevolabile. [3, art. 3, comma 4]
Fondi in esaurimento. Il residuo che vedi sulla scheda della misura dice quanto resta al momento dell'ultima rilevazione, non se la tua domanda rientrerà: la concessione dipende dall'istruttoria e dall'ordine cronologico. Fino al provvedimento di concessione il contributo non è acquisito. [3, artt. 6 e 8; 4, art. 3]
Questo elenco riepiloga i requisiti descritti nei paragrafi precedenti e non sostituisce la compilazione completa richiesta dalla piattaforma. [3; 4; 8]
Per informazioni sulla misura è disponibile il numero verde Invitalia 800 77 53 97, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, oppure il servizio di assistenza nell'area personale. La scheda MIMIT precisa che i chiarimenti pubblicati nelle FAQ riguardano l'interpretazione generale delle disposizioni. [1; 14]